Blog

Industria 4.0: cosa cambia agli incentivi nel 2022

Industry 4.0 technology concept - Smart factory for fourth industrial revolution

Il 2022 sarà un anno importante per le agevolazioni agli investimenti in quanto, salvo modifiche, si tratterà dell’ultimo anno con percentuali cospicue di sostegno tramite credito di imposta. Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2022 infatti, a partire dal 2023 le percentuali si ridurranno sensibilmente.

La Legge di Bilancio 2021 aveva già definito la struttura degli aiuti agli investimenti sotto forma di credito di Imposta per l’anno 2022. Le percentuali sono generalmente riviste al ribasso rispetto al 2021, ma le modalità di utilizzo e i requisiti rimangono gli stessi.

Per gli investimenti realizzati a partire dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, o al 30 giugno 2023 con ordine e acconto pagato almeno pari al 20% entro il 2022, sono previste le seguenti agevolazioni:

Investimenti01.01.2022 – 31.12.2022 o 30.06.2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2022Fruibilità
Beni “ordinari” materiali e immateriali6% per investimenti fino a 2 milioni €immediata
Beni materiali 4.0 Allegato A 2017– 40% per investimenti fino a 2,5 milioni €
– 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni €
– 10% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni €
3 quote annuali
Beni materiali 4.0 Allegato B 2017 20% per investimenti sino a 1 milione €3 quote annuali

La presente normativa è valida per gli investimenti effettuati nel 2022. Per gli investimenti 2023 CLICCA QUI

Si ricorda che gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 sia stato firmato l’ordine e pagato un acconto di almeno il 20% potranno godere delle precedenti percentuali (clicca qui per vedere le percentuali 2021).

Di seguito un dettaglio delle caratteristiche dell’agevolazione per i beni materiali e immateriali 4.0 facenti parte degli allegati A e B 2017:

  1. I beni materiali 4.0 agevolabili sono raggruppati in tre categorie:

    a) Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori ed azionamenti
    b) Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità
    c) Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Restano esclusi:

  • Veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, TUIR
  • Beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%
  • Fabbricati e le costruzioni

    2. Per gli investimenti immateriali Industria 4.0 (beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017, come integrato dalla Legge di Bilancio 2018, ammissibili al super ammortamento del 40% per investimenti immateriali 4.0), il credito d’imposta spetterà nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari ad 1 milione di euro. Si sottolinea che:
  • Saranno agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza;
  • A differenza della precedente agevolazione non sarà necessario sostenere investimenti anche in beni 4.0 per ottenere questo beneficio;
  • Il bene immateriale non deve necessariamente riguardare gli stessi beni materiali che sono stati oggetto della misura dell’iper ammortamento;
  • L’agevolazione fa riferimento a software acquistati stand alone. I software necessari al funzionamento della macchina sono invece considerati parte della stessa e quindi agevolati secondo gli scaglioni dei beni materiali.

Utilizzo del credito di imposta 4.0
Il credito d’imposta 4.0 sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), in 3 quote annuali di pari importo, a differenza della precedente annualità quando le quote annuali erano 5. Per poter beneficiare dell’agevolazione è necessario produrre una perizia asseverata da parte di un ingegnere abilitato che attesti il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa (per importi inferiori a 300.000 euro la perizia potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante).

L’interconnessione resta requisito fondamentale per poter fruire dell’agevolazione. Dal 2021 l’utilizzo del credito di imposta potrà partire dallo stesso anno di avvenuta interconnessione dei beni. Qualora l’interconnessione di detti beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione sarà comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante per i beni non Industria 4.0.

Al bonus non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007, di cui all’art. 34, legge n. 388/2000 e di cui all’art. 31, D.L. n. 78/2010.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Per poter beneficiare del credito di imposta, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento normativo.


Prefinaparma è a disposizione nell’identificazione dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa e nella predisposizione della documentazione tecnica obbligatoria attraverso ingegneri abilitati.

Per informazioni rivolgersi al numero di telefono 0521/227231 o scrivere un’email a info@prefinaparma.it

La presente normativa è valida per gli investimenti effettuati a partire dal 01/01/2022. Per gli investimenti precedenti CLICCA QUI

Scrivi un commento