Aiuti di stato “de minimis”: maggiori opportunità per le imprese
La Commissione Europea ha adottato due regolamenti che modificano le norme generali per gli aiuti di importo limitato (regime de minimis).
Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, il contributo massimo che può ricevere un’azienda, secondo il regime de minimis, passa da 200.000 euro a 300.000 euro in tre anni.
Gli aiuti di Stato in regime “de minimis” sono agevolazioni pubbliche di piccola entità per le quali l’Ente erogante è esentato dal controllo da parte dell’UE in quanto ritenute prive di impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato unico.
Nel dettaglio, le principali novità introdotte dai nuovi regolamenti sono le seguenti:
- aumento del massimale per impresa unica da 200.000 euro a 300.000 euro in tre anni;
- Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini della verifica del predetto massimale è calcolato su base mobile: pertanto, si tiene conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nei tre anni precedenti alla data di concessione del nuovo aiuto. Nel nuovo regolamento non si fa più riferimento all’ esercizio finanziario ma all’anno. Pertanto, ad esempio, per un aiuto concesso a gennaio 2024 sarà necessario prendere in considerazione tutte le agevolazioni de minimis ottenute da gennaio 2021.
- abolizione delle condizioni restrittive specifiche previste dal precedente Regolamento 1407/2013 (de minimis) per le imprese di Autotrasporto merci c/terzi. Questo permetterà agli enti concedenti di inserire le imprese del trasporto merci tra i potenziali beneficiari delle richieste di contributo per operazioni finalizzate all’acquisito di mezzi e attrezzature di trasporto (operazione fattibile in passato solo ai sensi del Regolamento 651/2014). Parallelamente sarà possibile inoltrare richieste al Fondo Centrale di Garanzia per la medesima finalità. Il massimale di contributi concedibili, inoltre, passerà da 100.000,00 € a 300.000,00 €;
- applicazione del nuovo Regolamento anche alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Per tali imprese si applica il massimale di 300.000 per impresa unica;
- introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale o dell’UE a partire dal 1° gennaio 2026, riducendo così gli obblighi di comunicazione per le imprese.
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