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Bonus pubblicità: al via la presentazione delle prenotazioni

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Si apre oggi 1 settembre 2020 la finestra straordinaria per accedere al bonus pubblicità con le novità previste dal decreto Rilancio. Con il regime attuale infatti, valido solo per il 2020, il credito d’imposta è concesso nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici anche on line e su radio e tv locali e, limitatamente al 2020, nazionali non partecipate dallo Stato. Scadenza per la presentazione della richiesta è il 30 settembre 2020.
Le imprese che hanno già presentato la domanda lo scorso mese di marzo, se vogliono ampliare i propri investimenti pubblicitari, dal 1° al 30 settembre 2020 potranno sostituire la comunicazione già inviata con una nuova. Se non verrà presentata una nuova prenotazione resterà valida quella già trasmessa e il credito d’imposta sarà automaticamente determinato con i nuovi criteri.
Di seguito le principali caratteristiche del bonus pubblicità:
Il Decreto Rilancio, innalza, per il 2020, la misura del bonus pubblicità al 50% ( in caso del raggiungimento del plafond stanziato, l’importo del contributo sarà riparametrato tra tutti i richiedenti ammissibili) rispetto al 75% del solo valore incrementale previsto dalla precedente disciplina. La base di calcolo dell’agevolazione è quindi ora costituita dall’intero valore dell’investimento pubblicitario effettuato.
Saranno considerate ammissibili le spese per:

  • su giornali quotidiani e periodici, anche online locali con la fondamentale condizione che devono necessariamente essere testate giornalistiche registrate
  • su emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato

Possono usufruire del Bonus pubblicità:

  • Imprese
  • Lavoratori autonomi
  • Enti non commerciali

Solo per il 2020 sono ammissibili anche le situazioni di seguito dettagliate, precedentemente escluse dall’agevolazione:
– investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019;
– assenza di investimenti pubblicitari nel 2019;
– attività avviate nel corso dell’anno 2020.
Il bonus pubblicità si configura come credito di imposta e sarà utilizzabile in compensazione sul modello F24
Non rientrano nell’agevolazione, a titolo esemplificativo:

  • La realizzazione grafica pubblicitaria;
  • La pubblicità sui social media (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, ecc);
  • Pubblicità acquistata attraverso gli spazi di pubblicità di Google;
  • Spese per la produzione di volantini cartacei periodici;
  • Siti web non registrati come testata giornalistica.

 
Prefina Parma potrà presentare per voi la domanda di richiesta all’ammissione del contributo per le spese sostenute nel 2020.
Per informazioni contattare Francesco Fontana:
Tel: 0521.227231 | ffontana@prefinaparma.it