Blog

Industria 4.0: esplicito riferimento nel DDT

Metalworking and technology 4.0 concept

In tema di credito di imposta per investimenti in beni strumentali il comma 1062 dell’articolo 1 della Legge 178/2020 dispone che «Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter»

In una recente risposta ad un interpello (Risposta 270/2022) l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale riferimento deve essere indicato anche nel Documento di Trasporto DDT e in qualsiasi altra tipologia di documento che certifichi la consegna dei beni.

La Risposta precisa, inoltre, che nel presupposto che il «verbale di collaudo o di interconnessione» riguardino univocamente i beni oggetto dell’investimento agevolabile, essendo tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non attribuibili a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento, non si estende sugli stessi l’obbligo di riportare l’espresso riferimento di cui al citato comma 1062. 

Per maggiori informazioni potete contattare:

Davide Maestri | Tel: 0521227295 | dmaestri@prefinaparma.it

Scrivi un commento