Credito di imposta per investimenti in beni materiali e immateriali

Partito con decorrenza 1° gennaio 2020 il nuovo credito di imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2020 che ha sostituito l’ormai ex super-ammortamento e l’ex iper-ammortamento.
Il nuovo credito d’imposta sarà riconosciuto alle imprese (e agli esercenti arti e professioni, ma solo per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali non connessi a Industria 4.0) che a decorrere dal 1° gennaio 2020 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Gli investimenti dovranno essere effettuati a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Saranno esclusi:
– i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, TUIR
– i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
– i fabbricati e le costruzioni;
Il nuovo credito d’imposta sarà a intensità variabile a seconda della tipologia di investimenti:

  • CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI 4.0:
    Per gli investimenti materiali Industria 4.0 (beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017, ammissibili all’iperammortamento), l’aliquota del credito d’imposta sarà pari al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni e al 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
  • CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI IMMATERIALI 4.0:
    Per gli investimenti immateriali Industria 4.0 (beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017, come integrato dalla Legge di Bilancio 2018, ammissibili al superammortamento del 40% per investimenti immateriali 4.0), il credito d’imposta spetterà nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Saranno agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza. A differenza della precedente agevolazione non sarà necessario sostenere investimenti anche in beni 4.0 per ottenere questo beneficio
  • CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI “ORDINARI”:
    Per beni strumentali materiali diversi dai precedenti, non connessi quindi a Industria 4.0 (si tratta pertanto dei beni ammissibili al superammortamento del 30%), il bonus sarà riconosciuto (a imprese ed esercenti arti e professioni) nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

L’agevolazione non si configura più come un aumento del costo deducibile dal reddito, ma come un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), in 5 quote annuali di pari importo, che si riducono a 3 per gli investimenti immateriali Industria 4.0.
L’utilizzo potrà partire a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti materiali ed immateriali Industria 4.0. Qualora l’interconnessione di detti beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione sarà comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante per i beni non Industria 4.0.
Il beneficio non concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileverà ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR. Sarà possibile cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, purché tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Al bonus non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007, di cui all’art. 34, legge n. 388/2000 e di cui all’art. 31, D.L. n. 78/2010.
Il credito d’imposta non potrà formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
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