Via al Piano Transizione 5.0

Dopo mesi di anticipazioni e smentite, è stato finalmente pubblicato il Decreto Attuativo che segna l’inizio del Piano Transizione 5.0 destinato a incentivare gli investimenti in risparmio energetico e digitalizzazione.

Per rendere il piano pienamente operativo, si attende ora il decreto direttoriale, che attiverà anche la piattaforma del GSE per la gestione delle domande, e la circolare contenente le linee guida tecniche. Secondo fonti dei vari ministeri coinvolti, questi documenti dovrebbero essere emanati entro pochi giorni, sicuramente prima di Ferragosto.

Rispetto al Decreto PNRR dello scorso febbraio e alla bozza circolata all’inizio di giugno, il Piano presenta alcune novità, pur mantenendo l’impianto originario. Una modifica significativa riguarda l’introduzione del divieto di cumulo con altre misure finanziate da fondi comunitari. Questa decisione, frutto delle recenti interlocuzioni con la Commissione Europea, limita la cumulabilità delle agevolazioni alle sole misure finanziate con risorse nazionali.

Inoltre, è stato ampliato l’elenco delle figure professionali autorizzate alla redazione delle certificazioni necessarie, e sono state aumentate le esclusioni dal divieto generale previsto dal regolamento DNSH.

Segue una dettagliata descrizione delle nuove agevolazioni.

BENEFICIARI E INVESTIMENTI AMMISSIBILI

I beneficiari restano le imprese su tutto il territorio che effettuano investimenti nel biennio 2024 e 2025 in beni materiali e immateriali nuovi e strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi ai sistemi informativi (beni 4.0). Questi investimenti dovranno generare un risparmio energetico e potranno riguardare o l’intera struttura produttiva in cui è effettuato l’investimento o il singolo processo interessato dall’investimento:

Classe IClasse IIClasse III
Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva> 3%> 6%> 10%
Riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dell’investimento> 5%> 10%> 15%

L’agevolazione si configura come un credito di imposta con le seguenti percentuali agevolative:

Investimenti fino a 2,5 milioni €Investimenti da 2,5 a 10 milioni €Investimenti da 10 a 50 milioni €
Classe I35%15%5%
Classe II40%20%10%
Classe III45%25%15%

Qualora il beneficiario rientri almeno nella Classe I sarà possibile beneficiare della stessa percentuale agevolativa anche su altre due tipologie di investimenti trainati:

  1. beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;*
  2. spese per la formazione del personale nel limite del 10% degli investimenti di cui ai punti 1 e 2 e in ogni caso sino al massimo di 300.000€;

*Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all’articolo 12, comma I, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.

ONERI DOCUMENTALI

Innanzitutto, gli investimenti in beni materiali e immateriali dovranno rispondere ai requisiti previsti dal Piano Industria 4.0, primo fra tutti l’interconnessione, pertanto resta necessaria la Perizia 4.0 redatta da un ingegnere o perito iscritto all’albo.

Si aggiungono poi due nuove certificazioni:

a) Certificazione ex ante che attesti la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

b) Certificazione ex post che attesti l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni.

Sono abilitati al rilascio di queste due certificazioni: gli EGE, le ESCO e gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

Per queste certificazioni è previsti un ulteriore credito di imposta di 10.000 euro a copertura delle spese.

Rispetto al Piano Industria 4.0 viene introdotta anche la necessità della certificazione dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili da parte di un revisore contabile. Solo per le aziende non obbligate alla revisione legale dei conti è istituito un ulteriore credito di imposta a copertura delle spese fino ad un massimo di 5.000 euro

DATE E MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Per beneficiare del credito di imposta l’impresa dovrà effettuare una serie di comunicazione al GSE entro tempistiche ben precise:

  1. Comunicazione preventiva con i dettagli dell’investimento e corredata dalla certificazione ex ante.  Il GSE risponderà entro 5 giorni con l’importo del credito prenotato.
  2. Comunicazione di avanzamento da effettuare entro 30 giorni dalla ricezione della conferma del GSE di cui sopra; L’impresa dovrà trasmettere la conferma degli ordini degli investimenti comunicati preventivamente e il pagamento di almeno il 20% di acconti;
  3. Comunicazione di completamento da effettuare entro il 28/02/2026. Dovrà essere corredata, tra l’altro, dalla certificazione ex post di riduzione dei consumi energetici, nonché dagli attestati comprovanti il possesso della certificazione contabile, nonché dalla perizia 4.0.

Gli investimenti devono essere avviati a partire dal 01/01/2024 e dovranno essere conclusi entro il 31/12/2025. Per avvio dell’investimento si intende la data dell’ordine degli investimenti che compongono il progetto di innovazione, mentre per la conclusione si intende la data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone:

  • per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi valgono le regole generali previste dall’articolo 109 del TUIR (consegna o spedizione);
  • per i beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, rileva la data di fine lavori.

Il credito di imposta sarà utilizzabile interamente entro il 31/12/2025. Le quote di credito non compensate entro tale data saranno fruibili in 5 rate annuali di pari importo.

In conclusione, è importante ricordare che in caso di rispondenza solo ai Requisiti di Industria 4.0, rimangono in vigore le aliquote in essere fino al 31/12/2025 (con consegne fino al 30/06/2026).

CUMULABILITA’

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 4, non porti al superamento del costo sostenuto. Restano escluse quindi le misure e le agevolazioni finanziate da fondi Comunitari.

Prefinaparma è a disposizione per accompagnare le imprese in tutto il percorso per ottenere il credito 5.0. Da un’analisi preventiva dei consumi aziendali, fino alle comunicazioni al GSE passando per le certificazioni energetiche redatte da EGE qualificati.

Per maggiori informazioni potete contattare:
Davide Maestri | dmaestri@prefinaparma.it | 0521.1792115

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