Transizione 5.0: novità dalla bozza del decreto attuativo

Circola in rete in queste ore una bozza del Decreto Attuativo del Piano Transizione 5.0 che comincia a delineare i contorni dell’agevolazione e chiarisce i primi dubbi emersi dal primo decreto.

Nel testo vengono introdotte poche novità sostanziali rispetto al Decreto del 2 marzo scorso, ma sono presenti alcune definizioni degli elementi alla base del Piano, come struttura produttiva e processo produttivo. Le definizioni non chiariscono però ancora del tutto alcuni concetti importanti e si spera che la versione definitiva riduca maggiormente l’incertezza limitando le possibilità di interpretazione della norma.

Vediamo di seguito le principali novità presenti nella bozza del decreto:

Presentazione delle pratiche: sarà possibile presentare una sola pratica alla volta per struttura produttiva. Se il progetto interverrà su più processi produttivi il risparmio andrà calcolato sull’intera struttura produttiva;

Date: Il piano copre investimenti dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025; come data di inizio rileva la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Per i progetti 2024 quindi la data di effettuazione dell’ordine deve essere successiva al 1 gennaio 2024.

Definizione di struttura produttiva: Sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.

Definizione di processo interessato: più complessa invece la definizione di processoche lascia ancora aperte molte interpretazioni. Si definisce processo l’insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore – che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione e/o distribuzione di servizi – che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto e/o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo)

Il calcolo del risparmio energetico: Il risparmio si calcolerà confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi, introdotti con il progetto di innovazione, con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento.

La riduzione dei consumi energetici è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento.

Nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo occorre fare riferimento ai consumi energetici della struttura produttiva.

Se non si dispone di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.

Rinnovabili: confermato che per poter agevolare gli investimenti in energia rinnovabile sarà necessario investire in un bene 4.0 capace di generare un risparmio energetico. Saranno ammissibile:

  • i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
  • i servizi ausiliari di impianto;
  • i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
  • gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Il dimensionamento degli impianti viene determinato considerando una producibilità massima attesa, al netto dei consumi dei servizi ausiliari, che non ecceda del 5% il fabbisogno energetico della struttura produttiva (cioè sia al massimo pari al 105% del fabbisogno).

Gli impianti dovranno essere allacciati alla rete dei produttori di energia entro 12 mesi dalla data di completamento del progetto di innovazione.

Certificazioni: ampliato l’elenco dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni. Si aggiungono anche gli ingegneri iscritti nelle sezioni A dell’albo professionale in possesso di un elenco specifico di lauree tecniche.

Periodo di mantenimento: il decreto definisce che le aziende non potranno cedere o spostare i beni prima del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione e aggiunge che i minori consumi devono essere mantenuti per cinque anni.

Comunicazione ex ante 5.0/4.0: il non raggiungimento dei requisiti di efficientamento energetico declasserà la pratica a 4.0, senza richiedere una nuova comunicazione ex-ante.

Per maggiori informazioni potete contattare:
Davide Maestri | dmaestri@prefinaparma.it | Tel. 0521.1792115

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