Investimenti 4.0: aumento degli incentivi per alcune categorie di spese
Il Consiglio dei Ministri del 5 Maggio 2022 ha approvato il Decreto-legge (Decreto Aiuti) recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina.
All’interno di questo Decreto sono state riviste le aliquote di due importanti agevolazioni per le imprese:
- il credito di imposta sugli investimenti in software inclusi nell’allegato B della Legge 232/2016 (software 4.0)
- il credito di imposta sulla formazione 4.0.
Per quanto riguarda il primo,il rafforzamento dell’agevolazione interessa gli investimenti di cui all’articolo 1, comma 1058, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) e ss.mm.ii. effettuati dal 01.01.2022 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023 in caso di “prenotazione” entro 31.12.2022.
L’aliquota prevista per gli investimenti in software 4.0 già effettuati o da effettuarsi nell’arco temporale sopra indicato aumenterà dall’attuale 20% al 50%.
Dunque l’impostazione del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 sarà il seguente:
- investimenti effettuati nel 2022 ovvero entro il 30.06.2023*: credito del 50% entro il limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di euro;
- investimenti effettuati nel 2023 ovvero entro il 30.06.2024*: credito del 20% entro il limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di euro;
- investimenti effettuati nel 2024 ovvero entro il 30.06.2025*: credito del 15% entro il limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro;
- investimenti effettuati nel 2025 ovvero entro il 30.06.2026*: credito del 10% entro il limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.
*con ordine e pagamento di acconti per almeno il 20% entro il 31.12 precedente;
Per quanto concerne il credito d’imposta formazione 4.0 invece, la modifica contenuta nel Decreto Aiuti si articola da un lato sul rafforzamento del credito d’imposta per le Pmi la cui attività formativa soddisfi i requisiti previsti dal Decreto e dall’altro il depotenziamento del credito d’imposta per le Pmi la cui attività formativa non soddisfi le condizioni previste dal Decreto.
Le attività ammissibili al credito d’imposta in misura maggioratasaranno quelle relative alla formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Dovranno essere erogate da soggetti individuati con apposito Decreto del Mise da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Aiuti; i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze andranno certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo Decreto.
Le nuove aliquote agevolative saranno quindi le seguenti:
- 70% (attuale 50%) entro un massimale di credito di 300.000 euro per le piccole imprese;
- 50% (attuale 40%) entro un massimale di credito di 250.000 euro per le medie imprese;
- 30% (invariata) entro un massimale di credito di 250.000 euro per le grandi imprese.
Qualora il progetto di formazione non soddisfi i requisiti necessari per la maggiorazione delle aliquote, il credito
d’imposta spettante sarà ridimensionato come segue:
- 40% (attuale 50%) entro un massimale di credito di 300.000 euro per le piccole imprese;
- 35% (attuale 40%) entro un massimale di credito di 250.000 euro per le medie imprese;
- 30% (invariata) entro un massimale di credito di 250.000 euro per le grandi imprese.
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