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Credito di Imposta R&S e Innovazione: le aliquote agevolative per il 2022

credito-innovazione

La legge di Bilancio 2021 (art.1, comma 1064, Legge 178/2020) ha potenziato il credito d’imposta per ricerca e sviluppo anche per gli investimenti realizzati nel 2022.

Sono ammissibili all’incentivo le seguenti attività con le relative aliquote e massimali:

  • Ricerca & Sviluppo: attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico come definite nella comunicazione della Commissione (2014/C 198/01). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro il 1° marzo p.v. saranno dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE.
    • Il credito d’imposta è pari al 20% della base di calcolo nel limite massimo di 4 milioni di euro;
  • Innovazione tecnologica: attività diverse da quelle di R&S, finalizzate alla realizzazione di un prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato, ossia un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
    • il credito d’imposta è pari al 10% della base di calcolo nel limite massimo di 2 milioni di euro. Il credito è elevato al 15% per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 (che dovranno essere individuati con un decreto del Ministro dello sviluppo economico)
  • Attività di Design e ideazione estetica nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, saranno dettati i criteri per la corretta applicazione del beneficio.
    • il credito d’imposta è pari al 10% della base di calcolo nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Di seguito il dettaglio:

Tipologia investimentoAttività 2022
Ricerca e sviluppo20% (max 4 Ml€)
Innovazione tecnologica10% (max 2 Ml€)
Innovazione tecnologica per transizione ecologica o di innovazione digitale 4.015% (max 2 Ml€)
Design e ideazione estetica10% (max 2 Ml€)

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti, anche quando tali modifiche rappresentino dei miglioramenti. Restano quindi escluse le attività di routine o le attività volte a differenziare i prodotti per elementi estetici o secondari, così come le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste da un cliente.

SPESE AMMISSIBILI

  • a) spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato e spese per il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato;
  • b) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e, solo per R&S ed innovazione tecnologica, ai software, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo;
  • c) spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività ammissibili al credito d’imposta;
  • d) quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (solo per le attività di R&S);
  • e) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti;
  • f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi;
  • g) Spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile con un massimo di 5.000 euro. (per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti).

NATURA E CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il nuovo credito di imposta ha abbandonato il sistema di calcolo basato sul metodo incrementale puntando invece sul metodo “volumetrico puro”. Le percentuali di contributo sono ora calcolate direttamente sulle spese sostenute nell’esercizio, con alcune maggiorazioni previste per alcune categorie di spesa.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, dopo però l’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all’interno del consolidato fiscale. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP.


OBBLIGO DI ASSEVERAZIONE (obbligo retroattivo anche per le attività 2020)
Novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 che però va ad impattare anche sulle attività 2020, è l’obbligo di asseverazione della relazione tecnica.
Nella relazione vanno illustrati finalità, contenuti e risultati delle attività svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione; deve essere predisposta dal responsabile aziendale delle attività ammissibili o dal responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa (per le attività commissionate ad altri soggetti, la relazione va redatta da chi le esegue).

COMMITTENTI ESTERI (obbligo retroattivo anche per le attività 2020)
Altra novità riguarda le attività commissionate da soggetti esteri. Dal 1° gennaio 2020, si devono ritenere escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per attività di ricerca svolte da commissionari residenti in Italia, sulla base di contratti con soggetti esteri.

CUMULABILITÀ
La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Prefinaparma è a disposizione nell’identificazione dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa e nella predisposizione della documentazione obbligatoria.

Per informazioni rivolgersi a
Davide Maestri | tel: 0521/227295 | mail: dmaestri@prefinaparma.it

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