Credito di imposta per investimenti in beni materiali: utilizzo immediato per tutte le fasce di fatturato
Il Decreto Sostegni-bis è intervenuto in tema di fruibilità di crediti di imposta, estendendo a tutte le fasce di fatturato, l’utilizzo in compensazione in un’ unica soluzione del credito di imposta per investimenti in beni materiali ordinari strumentali nuovi.
L’art. 1 comma 1059 della Legge di Bilancio 2021 178/2020 permetteva infatti il godimento in un’ unica soluzione del suddetto credito solo ai contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di Euro.
Per importi superiori la fruizione era prevista in 3 esercizi. Con il Decreto Sostegni-bis sarà ora possibile per tutti i contribuenti la fruizione anche in un’ unica soluzione.
La nuova norma interviene però solo per i beni “ordinari” diversi da quelli 4.0. Per quest’ultimi rimane in vigore la fruizione in 3 quote annuali.
Di seguito un approfondimento sulla normativa alla luce delle nuove norme.
La Legge di Bilancio 2021 ha confermato quanto definito dalla precedente Legge di Bilancio 2020, ossia la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 ma a condizione che entro il 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accetto dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24.
1 – Credito di imposta per beni ordinari (non 4.0)
Alle imprese e agli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi diversi da quelli Industria 4.0 (di cui all’allegato A e B della l. n. 232/2016), nel limite massimo di spesa pari a 2 milioni di euro viene riconosciuto un credito pari al:
- a) 10% del costo, se l’investimento è effettuato dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, ma a condizione che il 31 dicembre 2021, il relativo ordine risulti accetto dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito;
- b) 6% del costo se l’investimento è effettuato dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, ma a condizione che il 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accetto dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Inoltre, la misura del credito è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione dello smart working.
2 – Credito di imposta per investimenti materiali 4.0 (Per maggiori informazioni clicca qui)
Alle imprese che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui all’allegato A della legge n. 232/2016 (ossia beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0), viene riconosciuto un credito pari al:
– 50% del costo, per la quota di investimenti fino a euro 2,5 milioni; del 30% per la quota di investimenti compresa tra euro 2,5 e euro 10 milioni; del 10% per la quota di investimenti superiori a euro 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili euro 20 milioni, se detti investimenti sono realizzati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, ma a condizione che il 31 dicembre 2021, il relativo ordine risulti accetto dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito;
– 40% del costo, per la quota di investimenti fino a euro 2,5 milioni; del 20% per la quota di investimenti compresa tra euro 2,5 e euro 10 milioni; del 10% per la quota di investimenti superiori a euro 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili euro 20 milioni, se detti investimenti sono realizzati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, ma a condizione che il 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accetto dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito.
3 – Credito di imposta per investimenti immateriali 4.0 (Per maggiori informazioni clicca qui)
Alle imprese che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali nuovi, di cui all’allegato B della l. n. 232/2016, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% del costo, e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a condizione che l’investimento sia effettuato dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, ma a condizione che il 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accetto dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito.
Di seguito uno schema riepilogativo:
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a contattarci ai seguenti riferimenti:
Davide Maestri | 0521 227295 | dmaestri@prefinaparma.it
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