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Le nuove regole europee in materia di default in vigore dal 1° gennaio 2021

Eliminate or get rid of debt concept , Silhouette man pushed off debt wording a cliff with blue cloud sky and sunlight.

Dal 1° Gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di default riguardante i debiti verso gli intermediari finanziari, novità introdotta dall’Autorità Bancaria Europea (a seguito del Regolamento europeo n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi) con l’obiettivo di uniformare i comportamenti degli Istituti di credito dei paesi dell’UE.
Il debitore in default è colui che risulta inadempiente di un’obbligazione verso la banca (o un intermediario finanziario). Più precisamente: il debitore è in arretrato nell’adempimento di un debito bancario rilevante” da oltre 90 giorni.
L’arretrato diventa rilevante se supera l’importo di € 500 (riferito a uno o più finanziamenti) e se rappresenta più dell’1% del totale delle esposizioni verso la stessa banca (entrambe le condizioni devono sussistere). Per le persone fisiche e le PMI, l’importo di € 500 si riduce a € 100.
Per uscire dal default devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui l’impresa ha regolarizzato la sua posizione.
Questa novità risulta essere rilevante per una impresa perchè uno sconfinamento sul conto corrente o arretrati di pagamento, anche di piccolo importo, comportano una classificazione a default con i successivi effetti negativi che ne derivano.
La banca creditrice, infatti, procederà alla richiesta di regolarizzazione con conseguente impossibilità di ampliamento del credito fino all’uscita dal default. La Centrale Rischi, nel frattempo, continuerà ad evidenziare, come già in passato, gli inadempimenti persistenti. (E poiché tali inadempimenti  sono visibili dall’intero sistema bancario, risulta nei fatti difficile, se non impossibile, accedere a nuovo credito presso altra banca).
Le nuove regole, tuttavia, non vieteranno alla Banche di consentire sconfinamenti oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido. Ma la possibilità di sconfinare era e rimane una facoltà concessa dalla banca.  Dal 1° gennaio questa facoltà rimane. Ma si tratta di una scelta discrezionale, cioè la banca potrà consentire oppure rifiutare lo sconfinamento.
Tutto questo dovrà necessariamente portare l’imprenditore ad una gestione attiva della finanza d’impresa che preveda:

  1. Costante controllo del saldo dei c/c e delle scadenze dei pagamenti (rate finanziamenti, carte credito, ecc.)
  2. Verificare che il contratto di finanziamento in essere con la banca preveda sempre la possibilità, in caso di difficoltà, di sospendere o rimodulare il piano di ammortamento
  3. Anticipare la richiesta di sospensione o rimodulazione prima del verificarsi del default
  4. In caso di rapporti con più banche, monitorare i rapporti poco utilizzati.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare:
Paola Malvisi | Email: pmalvisi@prefinaparma.it | Tel. 0521/227231