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Obbligo di indicazione in fattura per il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

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Con le risposte agli interpelli 438 e 439 del 5 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla modalità di regolarizzazione in caso di assenza del richiamo alla normativa nei titoli di spesa.
La legge 160 del 2020 ha introdotto l’incentivo fiscale per gli investimenti in beni strumentali nuovi, erogato nella forma del credito d’imposta. La misura ha sostituito i precedenti super-ammortamento e iper-ammortamento.
(per maggiori informazioni: il credito è riservato alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi).
La normativa individua degli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione ai fini dei successivi controlli. In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal scopo, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 184-197, della legge n. 160/2019.
Le risposte agli interpelli 438 e 439 del 5 ottobre scorso hanno fornito ora parziali chiarimenti in merito alla normativa e alla possibilità di regolarizzare in caso di assenza dei riferimenti normativi.
Citando anche fonti normative per altri contributi sugli investimenti (Nuova Sabatini), l’Agenzia ha confermato che la fattura la quale, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria:
– la fattura sprovvista del riferimento all’art. 1, commi da 184 a 197, legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione;
– in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
– in relazione alle fatture elettroniche, il beneficiario, in alternativa, può: o stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata; o realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019.
La regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.
In merito agli investimenti effettuati in leasing non vengono forniti ulteriori chiarimenti, ma è ragionevole supporre che l’obbligo si estenda anche ad essi. In questo caso l’onere del riferimento normativo potrebbe essere applicato sul contratto di leasing e sulle fatture di acquisto da parte della società di leasing.
Anche in merito “agli altri documenti relativi all’acquisizione” non viene fatta ancora chiarezza, ma è possibile citare un elenco non esaustivo su cui riportare il richiamo normativo: ordine o contratto, documento di trasporto, verbali di consegna, collaudo e accettazione.
Per maggiori informazioni, vi suggeriamo di visitare il nostro sito e consultare i seguenti approfondimenti specifici:
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