Decreto Agosto: prorogata la moratoria sui finanziamenti [AGGIORNAMENTO IMPORTANTE]
10ATTENZIONE AGGIORNAMENTO IMPORTANTE!
Nonostante il carattere automatico della proroga, SI CONSIGLIA, in particolare per le anticipazioni sui crediti (portafoglio SBF, anticipo fatture Italia/Estero, fin export, ecc.) e le altre tipologie di anticipazioni su linee a BT (ordini, fin import, ecc.), di CONTATTARE GLI ISTITUTI DI CREDITO PER CHIARIRE LE MODALITA’ OPERATIVE, in quanto da una prima ricognizione alcuni istituti richiedono alle imprese di inviare ESPRESSA RICHIESTA DI PROROGA VIA EMAIL O PEC, corredando la richiesta con idonea DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTI LA DILAZIONE CONCESSA DAL CREDITORE E LA NUOVA SCADENZA DEL CREDITO (copia delle comunicazioni bilaterali intervenute tra le parti o, in alternativa, comunicazione unilaterale da parte del cliente verso il debitore).
Cosa prevede il Decreto
L’art. 56 del Decreto Cura Italia ha introdotto la possibilità per le aziende di richiedere una moratoria sui debiti bancari fino al 30 settembre 2020. Il Decreto Agosto ha allungato ora il termine fino al 31 gennaio 2021. Per le imprese che hanno già aderito alla moratoria, la proroga opera automaticamente senza necessità di altre comunicazioni. L’azienda dovrà attivarsi solo in caso di rinuncia alla proroga. Viene inoltre allungato anche il periodo entro cui è possibile aderire, fissato ora al 31 dicembre 2020. Parallelamente vengono inoltre sospese fino al 31 gennaio 2021 eventuali segnalazioni a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia.
Si ricorda infine che la moratoria è applicabile alle seguenti linee di debito:
- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 gennaio 2021;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2021 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità fino al 31 gennaio 2021 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 gennaio 2021 è sospeso sino al 31 gennaio 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.