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Finanziamenti garantiti: approvate le modifiche al Decreto Liquidità

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Il Senato ha approvato definitivamente il DL Liquidità, facendo proprie le modifiche apportate in sede di conversione dalla Camera dei Deputati. Molte le modifiche alle misure che nelle ultime settimane hanno attirato l’attenzione delle aziende e delle banche. Nel dettaglio le novità più rilevanti:
1) La garanzia è concessa ora anche in favore dei beneficiari finali, ad esclusione delle operazioni di rinegoziazione del debito, che presentino nei confronti del soggetto finanziatore esposizioni classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate prima del 31.01.2020;
2) I finanziamenti sono garantiti al 100%:
a)     l’importo massimo dei finanziamenti è stato aumentato da 25.000 euro a 30.000 euro, che, comunque non può essere superiore alternativamente:
·         al 25% dei ricavi come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale;
·         al doppio della spesa salariale annua come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale;
b)     La durata massima è stata allungata da 6 anni ai 10 anni;
c)      Sono stati inserti tra i soggetti ammissibili anche: le associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
d)     si semplifica il riferimento al tasso da applicare, sempre tenendo conto dei soli costi di istruttoria, assumendo quale parametro il rendimento medio dei titoli pubblici maggiorato dello 0,20%.
e)     i soggetti che hanno già ricevuto il finanziamento di 25mila euro possono chiedere l’adeguamento alle nuove condizioni;
3) Anche per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni euro il criterio per determinare l’importo massimo è il 25% dei ricavi o, alternativamente, il doppio della spesa salariale;
4) Per le operazioni di rinegoziazione del debito la quota di credito aggiuntivo è innalzata dal 10 al 25%, calcolato sull’importo del debito accordato in essere;
5) per i finanziamenti di importo superiore a 25 mila euro le imprese possono avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi;
6) la garanzia del Fondo può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100% del finanziamento concesso.
Per maggiori informazioni, i consulenti di PrefinaParma sono a disposizione ai seguenti recapiti:
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