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Credito e agevolazioni: le principali novità del Decreto Cura Italia

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Principali novità del Decreto Cura Italia, n.18 del 17 marzo 2020 in materia di credito e agevolazioni:
Credito di imposta per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari – Art. 43
L’art. 43 al comma 1 istituisce un fondo di 50 milioni di Euro a favore delle imprese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. I fondi saranno trasferiti dall’INAIL ad Invitalia entro il 30 aprile 2020. Dovranno poi essere definite le procedure per la richiesta.
Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro – Art. 64
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 Euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di Euro per l’anno 2020. 
Credito di imposta per locazioni di botteghe e negozi – Art. 65
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. L’agevolazione è riservata alle attività costrette alla chiusura dal Decreto dell’11 marzo 2020 (sono escluse quindi le attività definite come essenziali). 
Fondo Solidarietà mutuo prima casa
Per un periodo di 9 mesi dal provvedimento l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Possono quindi presentare domanda di accesso al Fondo i proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Moratoria straordinaria per le imprese – Art. 56
L’articolo 56 definisce che le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno così definite:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
 Gli interventi saranno assistiti da garanzie di un’apposita sezione del Fondo Centrale di Garanzia per il 33% delle rate sospese o sul maggior credito utilizzato.
Riforma temporanea del Fondo centrale di Garanzia – Art. 49
L’articolo 49, per 9 mesi a partire dall’approvazione del Decreto, sono stabilite le seguenti semplificazioni:

  • Gratuità della garanzia del Fondo
  • Innalzamento dell’importo massimo garantito a 5 milioni di Euro (salvo adeguamento della normativa dell’ESL)
  • Ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito
  • Allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all’emergenza Coronavirus.
  • Esclusione, per le operazioni di importo fino a 100.000 Euro, del modulo “andamentale” ai fini della valutazione per l’accesso al Fondo
  • Possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, per operazioni di importo superiore a 500.000 Euro e durata minima di 10 anni nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari

In aggiunta:
 La Regione Emilia Romagna ha aderito all’addendum sull’accordo per il credito 2020, estendendo l’applicabilità dell’Accordo alle principali agevolazioni previste dalla Regione negli ultimi anni ( a titolo di esempio: Fondo Energia, Fondo Multiscopo, Fondo Microcredito, Fondo EuReCa, ecc.).