Nuova Sabatini: chiarita la procedura per i beneficiari senza DURC

Pubblicata una nuova FAQ dal MISE relativa alla Nuova Sabatini volta a disciplinare il requisito della regolarità contributiva dei beneficiari in fase di erogazione del contributo.
Ricordiamo che la Nuova Sabatini è un’agevolazione istituita dal DL 69/2013 col fine di agevolare le imprese negli investimenti rivolti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
La misura prevede che i beneficiari siano in possesso di un Durc regolare esclusivamente in sede di erogazione delle agevolazioni, come già chiarito dallo stesso MISE con altra FAQ. Viene ora disciplinato il caso dei beneficiari che non hanno l’obbligo di iscrizione agli Enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile) preposti al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Le imprese beneficiarie prive di DURC dovranno ora compilare e trasmettere al Ministero, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore, indicando:
• l’assenza di dipendenti (da intendersi per tali i lavoratori subordinati o quelli assunti con contratto di collaborazione);
• l’opzione pertinente relativa alla posizione contributiva della Pmi riportando, ove necessario, l’opportuna motivazione della mancata iscrizione ai sopra richiamati Enti previdenziali e indicando i relativi riferimenti normativi.
La trasmissione della “dichiarazione di esenzione Durc” dovrà avvenire solo successivamente alla trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell’investimento (DUI).
Viene precisato inoltre che “dichiarazione di esenzione DURC” è valida per tutte le domande presentate dall’impresa beneficiaria ed ha durata di 120 giorni a partire dalla data di trasmissione al Ministero. Considerata la validità quadrimestrale dell’attestazione, l’impresa dovrà trasmettere la “dichiarazione di esenzione DURC” in corrispondenza di ciascuna richiesta annuale di pagamento e dovrà trasmettere una nuova dichiarazione qualora nel corso delle verifiche propedeutiche all’erogazione delle agevolazioni emerga che detta “dichiarazione di esenzione DURC” sia stata trasmessa da più di 120 giorni.
Si sottolinea, infine, che la dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla PMI viene presa in considerazione dall’Amministrazione al fine di attivare le verifiche propedeutiche al pagamento delle quote di contributo solo nel caso in cui si ha evidenza del mancato censimento dell’impresa nelle banche dati dei predetti Enti previdenziali (INPS/INAIL/CASSA EDILE).
Questa FAQ è un’occasione per ricordare ancora una volta la sempre maggior importanza di un DURC regolare, diventato ormai condizione fondamentale per partecipare a bandi agevolativi o per poter usufruire di agevolazioni di vario genere. Già nei bandi Regionali POR-FESR ad esempio è verificata in autonomia da parte della Regione la regolarità contributiva prima di procedere con l’erogazione dei contributi.
Per maggiori informazioni: T. 0521.227231 | E: info@prefinaparma.it

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