Credito di imposta 2020 per investimenti in R&S, innovazione e attività di design e ideazione estetica

Attenzione la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto delle novità anche per gli investimenti realizzati nel 2020

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La Legge di Bilancio 2020 ha apportato modifiche sostanziali al Credito di Imposta R&S allargandone il campo di applicazione e ridefinendone l’intensità di aiuto.
BENEFICIARI
Il credito d’imposta per le attività di Ricerca e sviluppo è un’agevolazione prevista per tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dal settore economico di competenza e dal regime contabile adottato, purché effettuino investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
ATTIVITA’ AMMISSIBILI
La nuova agevolazione, ora definita Credito d’imposta per attività di R&S, Innovazione e Design prevede per il 2020 un contributo con intensità crescente, in relazione al livello di innovatività delle attività.

  • Ricerca & Sviluppo: attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico come definite nella comunicazione della Commissione (2014/C 198/01). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro il 1° marzo p.v. saranno dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE.
    • Il credito d’imposta è pari al 12% della base di calcolo nel limite massimo di 3 milioni di euro.
  • Innovazione tecnologica: attività diverse da quelle di R&S, finalizzate alla realizzazione di un prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato, ossia un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
    • il credito d’imposta è pari al 6% della base di calcolo nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. Il credito è elevato al 10% per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 (che dovranno essere individuati con un decreto del Ministro dello sviluppo economico)
  • Attività di Design e ideazione estetica nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, saranno dettati i criteri per la corretta applicazione del beneficio.
    • il credito d’imposta è pari al 6% della base di calcolo nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti, anche quando tali modifiche rappresentino dei miglioramenti. Restano quindi escluse le attività di routine o le attività volte a differenziare i prodotti per elementi estetici o secondari, così come le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste da un cliente
SPESE AMMISSIBILI

  • a) spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato e spese per il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato;
  • b) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e, solo per R&S ed innovazione tecnologica, ai software, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo;
  • c) spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività ammissibili al credito d’imposta;
  • d) quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (solo per le attività di R&S);
  • e) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti;
  • f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi;
  • g) Spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile con un massimo di 5.000 euro. (per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti).

NATURA E CALCOLO DEL CONTRIBUTO
Il nuovo credito di imposta ha abbandonato il sistema di calcolo basato sul metodo incrementale puntando invece sul metodo “volumetrico puro”. Le percentuali di contributo sono ora calcolate direttamente sulle spese sostenute nell’esercizio, con alcune maggiorazioni previste per alcune categorie di spesa.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, dopo però l’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all’interno del consolidato fiscale. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP.
CUMULABILITÀ
A differenza delle precedenti edizioni ora la base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
PREFINAPARMA è a disposizione nell’identificazione dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa e nella predisposizione della documentazione obbligatoria.
Per informazioni rivolgersi a
Maestri Davide | tel: 0521/227295 | mail: dmaestri@prefinaparma.it
Fontana Francesco |tel: 0521/227246 | mail: ffontana@prefinaparma.it

La presente normativa è valida per gli investimenti sostenuti nel 2020

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