Obblighi pubblicitari per le erogazioni pubbliche, le novità del Decreto Crescita

Attraverso l’inserimento del nuovo comma 125-bis, il Decreto Crescita risolve alcuni dubbi emersi dalla precedente legge 127/2014 (art. 1 commi da 125 a 128).
La norma prevede ora che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, i soggetti che esercitano attività d’impresa pubblichino nelle note integrative del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi e aiuti, in denaro e in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati (criterio di cassa):
– dalle pubbliche amministrazioni;
– dai soggetti di cui all’art. 2-bis , D.Lgs. n. 33/2013*.
Per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa (i.e. micro-imprese) l’obbligo pubblicitario è assolto mediante la pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ciascun anno, sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
L’obbligo di pubblicazione non sussiste se l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti è inferiore ad euro 10.000 nel periodo considerato.
In merito alle categorie di erogazioni che devono essere oggetto di comunicazione, si rileva che:
– sovvenzioni e contributi: tutte le erogazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni (per esempio: Ministeri/Regioni/Provincie/Comuni/CCIAA/ecc.), a titolo di esempio: Nuova Sabatini, Bandi Regionali, contributi della Camera di Commercio, ecc.;
– vantaggi o aiuti: rimangono ancora dubbi sui vantaggi “non selettivi” (ad esempio il Credito di imposta R&S, che prevede già comunque un obbligo simile, agevolazioni fiscali di vario genere, ACE, ecc.) che non dovrebbero essere oggetto di comunicazione, ma su cui si attendono maggiori chiarimenti in merito.
In merito alle informazioni da fornire in Nota Integrativa (in una sezione distinta) o sul sito internet, si rileva che le imprese devono esporre in nota integrativa, in forma schematica e di immediata comprensibilità, i seguenti elementi:
• denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
• denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
• somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
• data di incasso;
• causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
Il nuovo articolo 125-quinquies prevede infine che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, il rimando al medesimo Registro in nota integrativa assolve gli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese.
La nuova formulazione della norma ha attenuato in modo sostanziale il regime sanzionatorio originariamente stabilito, prevedendo, in caso di inosservanza l’applicazione di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di euro 2.000, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. In caso di non adeguamento entro 90 giorni dalla constatazione si applica la restituzione integrale delle somme ricevute. Le disposizioni sanzionatorie decorrono dal 1 gennaio 2020.
* a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

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