Credito di imposta R&S: le novità dalla Legge di Bilancio 2019

La presente normativa è valida per gli investimenti sostenuti nel 2019

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La legge di Bilancio 2019 ha apportato importanti novità in merito al Credito di Imposta Ricerca e Sviluppo istituito dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145.
La nuova normativa riconosce infatti a partire dal 2019 un importo massimo annuale di 10 milioni di euro per ciascun beneficiario, rispetto ai 20 milioni in vigore fino al 31/12/2018. Rimane invariato il limite minimo che prevede siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30mila euro nell’esercizio per il quale si intende usufruire del credito di imposta. Dimezzata inoltre anche la percentuale standard di agevolazione che passa al 25%, rimanendo al 50% solo per alcune voci di spese.
Le nuove voci di spesa ammissibili invece sono così impostate:
Voci di spesa agevolabili al 50% della spesa incrementale:

  1. personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
  2. contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
  3. contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente.

Voci di spesa agevolabili al 25% della spesa incrementale:

  1. personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo contributo;
  2. quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, con un costo unitario non inferiore a 2 mila euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
  3. contratti stipulati con imprese standard che non rientrano nella classificazione di PMI innovative e di start up innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente;
  4. competenze tecniche e privative industriali (brevetti) relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
  5. materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

L’ultima voce di spesa (materiali, forniture, ecc.) risulta una novità per l’agevolazione, che renderà necessario il riconteggio della media del triennio di riferimento 2012-2014. Il testo della norma prevede però che l’impresa possa decidere di non sfruttare questa nuova spesa ammissibile nel caso in cui l’inclusione del costo di tali beni tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile.
In attesa che una circolare definisca altri aspetti documentali previsti dalla nuova norma, valevoli retroattivamente anche per le spese 2018, le modalità di calcolo del contributo rimangono le medesime.
Per informazioni: Davide Maestri (T. 0521.227295 – Mail: dmaestri@prefinaparma.it)

La presente normativa è valida per gli investimenti effettuati nel 2019.

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